STATUTO
COMPAGNIA ARCIERI E BALESTRIERI DI SANT’UBERTO
CANDIOLO (TO) Via Matteotti n. 14
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di ammissione.
Art.1
Costituzione
1. E' costituita con sede in CANDIOLO (TO) via Matteotti
n. 14,
l'Associazione denominata COMPAGNIA ARCIERI E BALESTRIERI
DI SANT’UBERTO organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (Onlus) di seguito detta Associazione. 2. L'Associazione:
- persegue esclusivamente finalità di utilità
sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo
articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà
il patrimonio dell'organizzazione, ad altre Onlus o a fini
di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
3. L'associazione ha durata illimitata.
4. L’associazione è disciplinata dal presente
statuto ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991
delle leggi regionali, statali, e dei principi generali
dell'ordinamento giuridico.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento
dell'attività della organizzazione stessa.
Art.2
Attività
L'associazione svolge le seguenti attività sul territorio
italiano :
1. diffonde e promuove la storia e l’utilizzo dell’arco
e della balestra storica, con particolare riferimento al
periodo medievale, tramite attività come :
corsi di tiro con l’arco e la balestra storica,
conferenze,
studi e ricerche storiche,
pubblicazioni scritte,
realizzazione di filmati,
partecipazione a manifestazioni, ecc.
nelle quali deve essere sempre esaltata e difesa la ricerca
storica basata esclusivamente sullo studio di fonti letterarie,iconografiche
ed archeologiche.
2. appoggia concretamente tutte le iniziative volte alla
salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico
del territorio italiano.
3. ogni altra attività, iniziativa od intervento
finalizzati al raggiungimento dagli scopi e/o attività
di cui sopra.
4. Collabora con altri soggetti privati e con soggetti ed
enti pubblici per la realizzazione delle finalità
sopraccitate.
Art.3
Soci
1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto
e quelli che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda
di adesione è accolta dal comitato esecutivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara
di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.
L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione
per:
- dimissioni volontarie;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato esecutivo.
Art.4
Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee
dei soci, a votare direttamente o per delega in modo palese,
e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente
statuto.
3. I soci devono svolgere la propria attività in
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
4. I1 comportamento verso gli altri ed all'esterno dell'associazione,
è animato da spirito di solidarieta' ed attuato con
correttezza, buona fede e rigore morale.
Art.5
Organi
1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il comitato esecutivo;
- il presidente;
Art.6
Assemblea dei soci
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno
e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo
ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione
dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta
di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve
provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla
convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta
e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla
convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente
costituita con la presenza della metà più
uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi
ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti,in
proprio o per delega.
6. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere
portatore di più di 2 deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti.
8. L'assemblea dei soci ha i seguenti compiti:
- eleggere il presidente;
- eleggere i membri del comitato esecutivo ;
- approvare il programma di attività proposto dal
comitato esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello
statuto.
Art.7
Comitato Esecutivo
l. Il comitato esecutivo è eletto dall'assemblea
ed è composto da 3 a 6 membri.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta all’anno.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione
dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare,
almeno 5 giorni prima della data fissata.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta
di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente
deve provvedere,con le modalità di cui al comma 3,
alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione
deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.
5. Il comitato esecutivo è regolarmente costituito
con la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione,
che dovranno essere approvate dall’assemblea ordinaria
dei soci con maggioranza semplice;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo
e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee
di indirizzo contenute nel programma generale approvato
dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività
e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti
di propria competenza adottati dal presidente per motivi
di necessità e di urgenza;
- determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari
compiti assegnati;
- determinare contributi per iniziative ricadenti nell’oggetto
sociale;
- richiedere contributi per iniziative inerenti l’oggetto
sociale.
Art.8
Presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea
dei soci e del comitato esecutivo, è eletto dall'Assemblea
dei Soci a maggioranza semplice.
2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo
articolo 9 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei
precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei
confronti di terzi e in giudizio.
4. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea dei soci
e del comitato esecutivo.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti
di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica
nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del
Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente
del comitato esecutivo più anziano di età.
6. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro
dei soci;
- Provvede al disbrigo della corrispondenza;
- E’responsabile della redazione e della conservazione
dei verbali
delle riunioni;
- Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo,
che sottopone al comitato esecutivo entro il mese di ottobre,
e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato esecutivo
entro il mese di marzo.
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità
dell'associazione nonché alla conservazione della
documentazione relativa;
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento
delle spese in conformità alle decisioni del comitato
esecutivo.
Art.9
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di un anno e
possono
essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso
dell’anno decadono allo scadere dell’anno medesimo.
Art.10
Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e lo svolgimento della propria attività da:
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione
a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito
stabiliti dal comitato esecutivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma
del presidente o da chi è munito di procura speciale
conferita dal comitato esecutivo.
Art.11
Bilancio o rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato
esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti)
da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà
a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare
i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
Art.12
Denominazione dell’associazione
L’associazione farà uso, nelle comunicazioni
rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che
intenderà adottare, nella propria denominazione della
locuzione “Organizzazione non lucrativa di attività
sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Art.13
Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all'assemblea dei soci da uno degli organi o da almeno 1/3
dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea
dei soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei soci.
Art.14
Norma di rinvio
I. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento
alle vigenti disposizioni legislative in materia.
