STATUTO
 

STATUTO COMPAGNIA ARCIERI E BALESTRIERI DI SANT’UBERTO
CANDIOLO (TO) Via Matteotti n. 14

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Art.1
Costituzione
1. E' costituita con sede in CANDIOLO (TO) via Matteotti n. 14,
l'Associazione denominata COMPAGNIA ARCIERI E BALESTRIERI DI SANT’UBERTO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta Associazione. 2. L'Associazione:
- persegue esclusivamente finalità di utilità sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. L'associazione ha durata illimitata.
4. L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art.2
Attività
L'associazione svolge le seguenti attività sul territorio italiano :
1. diffonde e promuove la storia e l’utilizzo dell’arco e della balestra storica, con particolare riferimento al periodo medievale, tramite attività come :
corsi di tiro con l’arco e la balestra storica,
conferenze,
studi e ricerche storiche,
pubblicazioni scritte,
realizzazione di filmati,
partecipazione a manifestazioni, ecc.
nelle quali deve essere sempre esaltata e difesa la ricerca storica basata esclusivamente sullo studio di fonti letterarie,iconografiche ed archeologiche.
2. appoggia concretamente tutte le iniziative volte alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio italiano.
3. ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzati al raggiungimento dagli scopi e/o attività di cui sopra.
4. Collabora con altri soggetti privati e con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sopraccitate.

Art.3
Soci
1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato esecutivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.
L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato esecutivo.

Art.4
Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee dei soci, a votare direttamente o per delega in modo palese, e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto.
3. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
4. I1 comportamento verso gli altri ed all'esterno dell'associazione, è animato da spirito di solidarieta' ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

Art.5
Organi
1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il comitato esecutivo;
- il presidente;

Art.6
Assemblea dei soci
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti,in proprio o per delega.
6. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di 2 deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8. L'assemblea dei soci ha i seguenti compiti:
- eleggere il presidente;
- eleggere i membri del comitato esecutivo ;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto.

Art.7
Comitato Esecutivo
l. Il comitato esecutivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 a 6 membri.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta all’anno.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere,con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.
5. Il comitato esecutivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, che dovranno essere approvate dall’assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
- determinare contributi per iniziative ricadenti nell’oggetto sociale;
- richiedere contributi per iniziative inerenti l’oggetto sociale.

Art.8
Presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea dei soci e del comitato esecutivo, è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.
2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 9 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea dei soci e del comitato esecutivo.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato esecutivo più anziano di età.
6. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- Provvede al disbrigo della corrispondenza;
- E’responsabile della redazione e della conservazione dei verbali
delle riunioni;
- Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato esecutivo entro il mese di marzo.
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato esecutivo.

Art.9
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di un anno e possono
essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell’anno decadono allo scadere dell’anno medesimo.


Art.10
Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione
a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal comitato esecutivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal comitato esecutivo.

Art.11
Bilancio o rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art.12
Denominazione dell’associazione
L’associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione “Organizzazione non lucrativa di attività sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Art.13
Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all'assemblea dei soci da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art.14
Norma di rinvio
I. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento
alle vigenti disposizioni legislative in materia.